Servizi di gestione, di sostituzione e di consulenza per le imprese acquicole. 3. This document is an excerpt from the EUR-Lex website, Regulation (EU) No 508/2014 of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 on the European Maritime and Fisheries Fund and repealing Council Regulations (EC) No 2328/2003, (EC) No 861/2006, (EC) No 1198/2006 and (EC) No 791/2007 and Regulation (EU) No 1255/2011 of the European Parliament and of the Council, Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014 , relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, OJ L 149, 20.5.2014, p. 1–66 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV), In force: This act has been changed. Notifica pubblicazione del Regolamento di Istituto a.s. 2018-2019 Pubblicazione calendario Incontri scuola-famiglia e orari di ricevimento antimeridiano a.s. 18-19 Comparto Istruzione e Ricerca - Sciopero Generale per l’intera giornata del 26.10.18 I funzionari della Commissione e della Corte dei conti, o i loro rappresentanti, non partecipano, tra l’altro, alle visite a domicilio o agli interrogatori formali di persone nell’ambito della legislazione nazionale dello Stato membro interessato. 3. L’autorità di gestione e il comitato di monitoraggio monitorano il programma operativo mediante indicatori finanziari, di prodotti e di risultati. Il documento: promuove lo sviluppo e l’attuazione di una governance integrata degli affari marittimi e costieri, in particolare: promuovendo azioni volte a incoraggiare gli Stati membri e le loro regioni a sviluppare, introdurre e attuare una governance marittima integrata; promuovendo il dialogo e la cooperazione con e tra le autorità competenti degli Stati membri e le parti interessate su questioni marine e marittime, anche attraverso lo sviluppo e l’attuazione di strategie integrate relative ai bacini marittimi, tenendo conto di un approccio equilibrato in tutti i bacini marittimi e delle specificità dei bacini e dei sottobacini marittimi, nonché di pertinenti strategie macroregionali, ove applicabile; promuovendo piattaforme e reti di cooperazione intersettoriale con la partecipazione di rappresentanti delle autorità pubbliche a livello nazionale, regionale e locale, dell’industria, compreso il turismo, dei responsabili della ricerca, dei cittadini, di organizzazioni della società civile e delle parti sociali; migliorando la cooperazione tra Stati membri attraverso lo scambio di informazioni e di migliori prassi tra le loro autorità competenti; promuovendo lo scambio delle migliori prassi e il dialogo a livello internazionale, compreso il dialogo bilaterale con paesi terzi, tenendo presenti UNCLOS e le pertinenti convenzioni internazionali basate su UNCLOS, fatti salvi eventuali altri accordi esistenti tra l’Unione e i paesi terzi considerati. Le disposizioni nazionali che istituiscono finanziamenti pubblici superiori alle disposizioni del presente regolamento relativamente ai pagamenti di cui al paragrafo 2 sono considerate globalmente sulla base del paragrafo 1. È particolarmente importante identificare le barriere normative e le carenze formative che ostacolano la crescita nei settori marittimi emergenti e futuri, nonché gli interventi volti a incoraggiare gli investimenti nell’innovazione tecnologica necessari a stimolare il potenziale imprenditoriale delle applicazioni marine e marittime. I pescherecci coinvolti nei progetti finanziati a norma del presente articolo non devono superare il 5 % delle navi della flotta nazionale o il 5 % della stazza lorda nazionale, calcolata al momento della presentazione della domanda. 3. Il contenuto di tali piani è coerente con l’articolo 4, paragrafo 2, di tale regolamento. Al fine di contribuire allo sviluppo di siti e infrastrutture legati all’acquacoltura, dovrebbe essere possibile per il FEAMP sostenere autorità nazionali e regionali nelle loro scelte strategiche, in particolare per quanto riguarda la definizione e la mappatura delle zone che possono essere considerate più adatte allo sviluppo dell’acquacoltura. 1). La riforma della PCP interessa tutti i principali aspetti della stessa, inclusi quelli finanziari. Fondi di mutualizzazione per eventi climatici avversi e emergenze ambientali. Dovrebbe pertanto essere possibile per il FEAMP sostenere gli Stati membri e gli operatori a norma del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio (15). Tali indicatori comuni sono utilizzati per l’esame dei risultati di cui all’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e consentono di valutare i progressi, l’efficienza e l’efficacia dell’attuazione della politica rispetto agli obiettivi generali e specifici a livello unionale e di programma. Non possono beneficiare della compensazione i prodotti della pesca e dell’acquacoltura: catturati da pescherecci di paesi terzi, a eccezione di quelli battenti bandiera del Venezuela e operanti nelle acque dell’Unione; catturati da pescherecci dell’Unione che non sono registrati in uno dei porti delle regioni di cui al paragrafo 1; 5. Poiché il presente regolamento istituisce un nuovo regime di controllo completo, è opportuno abrogare il regolamento (CEE) n. 2847/93, il regolamento (CE) n. 1627/94 del Consiglio, del 27 giugno 1994, che stabilisce le disposizioni generali relative ai permessi di pesca speciali (21), e il regolamento (CE) n. 1966/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, concernente la registrazione e la trasmissione … 3. Il monitoraggio di un programma operativo dovrebbe comportare la stesura di una relazione annuale sulla sua attuazione, che dovrebbe essere trasmessa alla Commissione. 1. Il sostegno previsto nel presente capo contribuisce a rafforzare lo sviluppo e l’attuazione della PMI dell’Unione. ... acque interne della Provincia di Catania. An illustration of a person's head and chest. I risultati degli interventi finanziati a norma del presente articolo devono essere adeguatamente pubblicizzati da parte dello Stato membro a norma dell’articolo 119. 2. Nello stabilire l’elenco e i quantitativi di cui al paragrafo 2, gli Stati membri tengono conto di tutti i fattori pertinenti, in particolare della necessità di assicurare che la compensazione sia pienamente conforme alle norme della PCP. Misure di informazione rivolte ai potenziali beneficiari. Il FEAMP può sostenere l’attuazione di un regime unionale di controllo, ispezione ed esecuzione quale previsto all’articolo 36 del regolamento (UE) n. 1380/2013 e ulteriormente specificato nel regolamento (CE) n. 1224/2009. Upload. Al fine di agevolare la transizione dai regimi di sostegno istituiti dai regolamenti (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006, (CE) n. 791/2007 e (UE) n. 1255/2011 al regime istituito dal presente regolamento, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 126 che stabiliscano le condizioni alle quali il sostegno approvato dalla Commissione ai sensi dei suddetti regolamenti può essere integrato nel sostegno previsto dal presente regolamento, anche per quanto riguarda l’assistenza tecnica e le valutazioni ex post. 1. Il sostegno concesso agli Stati membri a norma del regolamento (CE) n. 861/2006 riguardo alle spese sostenute in relazione all’attuazione del sistema di controllo dell’Unione dovrebbe essere aumentato nell’ambito del FEAMP, secondo la logica di un Fondo unico. 2. Gli interventi che non possono essere qualificati come pesca a fini scientifici ai sensi dell’articolo 33 del regolamento (CE) n. 1224/2009 e che consistono nella sperimentazione di nuovi attrezzi da pesca o nuove tecniche devono essere svolti entro i limiti delle possibilità di pesca concesse allo Stato membro interessato. 3). Il FEAMP può sostenere la compensazione per i costi supplementari che ricadono sugli operatori nelle attività di pesca, allevamento, trasformazione e commercializzazione di determinati prodotti della pesca e dell’acquacoltura originari delle regioni ultraperiferiche francesi contemplate nell’articolo 349 TFUE. Rai Parlamento Direttore Antonio Preziosi . 1). La Commissione adotta atti di esecuzione che fissano gli elementi che devono figurare nelle relazioni di valutazione ex ante di cui all’articolo 55 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e che stabiliscono i requisiti minimi per il piano di valutazione di cui all’articolo 56 dello stesso regolamento. 1. An illustration of a person's head and chest. Essendo cosciente del potenziale offerto dalla diversificazione agli operatori della pesca costiera artigianale e del ruolo cruciale che essi svolgono per le comunità costiere, il FEAMP dovrebbe fornire sostegno agli investimenti contribuendo alla diversificazione del reddito dei pescatori tramite lo sviluppo di attività complementari, compresi investimenti a bordo, turismo legato alla pesca sportiva, ristorazione, servizi ambientali legati alla pesca e attività pedagogiche relative alla pesca. Per l’adozione degli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione esamina se le misure di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), punto ii), possono eliminare in modo efficace l’eccesso di capacità individuato. Il partito di Matteo Renzi ha spedito una lettera di proposte al ministro dell’Economia su come investire al meglio i finanziamenti del NextGenerationEu. Pronto N.U. Dopo la presentazione della domanda il beneficiario continua a rispettare le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere da a) a d), per tutto il periodo di attuazione dell’intervento e per un periodo di cinque anni dopo che è eseguito il pagamento finale a detto beneficiario. Investire nel capitale umano è altresì vitale per accrescere la competitività e il rendimento economico della pesca e delle attività marittime. Entro il 31 maggio 2016 ed entro il 31 maggio di ogni anno successivo, fino al 2023 compreso, gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione annuale sullo stato di attuazione dei programmi operativi nel corso del precedente anno civile. Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, gli accordi di cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali, le convenzioni di sovvenzione, le decisioni e i contratti conclusi in applicazione del presente regolamento contengono disposizioni che abilitano espressamente la Commissione, la Corte dei conti e l’OLAF a svolgere le revisioni, i controlli e le verifiche sul posto di cui ai presenti paragrafi secondo le rispettive competenze. 19). Ai fini del FEAMP, i gruppi di azione locale di cui all’articolo 32, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013 sono designati gruppi di azione locale nel settore della pesca (FLAG). 2. 1. 3. Gli studi di fattibilità, i servizi di consulenza e la consulenza di cui al paragrafo 1 sono forniti da organismi scientifici, accademici, professionali o tecnici o da entità che forniscono consulenza economica provvisti delle competenze richieste. Potrete recuperare l’iscrizione mandando un’email a andreafullofenergy@gmail.com oppure massimofullofenergy@gmail.com ‼️. MISURE FINANZIATE IN REGIME DI GESTIONE DIRETTA. Al fine di promuovere l’innovazione nel settore della pesca, il FEAMP può sostenere progetti volti a sviluppare o introdurre prodotti e attrezzature nuovi o sostanzialmente migliorati, processi e tecniche nuovi o migliorati, e sistemi di gestione e organizzativi nuovi o migliorati, compreso a livello della trasformazione e della commercializzazione. Gli Stati membri possono definire ulteriori criteri obiettivi che i giovani pescatori devono soddisfare per poter beneficiare del sostegno previsto dal presente articolo. Risorse di bilancio in regime di gestione diretta. Gli Stati membri fissano l’importo dei costi tecnici e finanziari applicabili nei propri territori secondo le seguenti modalità: i costi tecnici sono calcolati ogni anno sulla base dei costi diretti connessi alle azioni richieste per la stabilizzazione e il magazzinaggio dei prodotti in questione; i costi finanziari sono calcolati ogni anno sulla base del tasso di interesse fissato annualmente in ciascuno Stato membro; Tali costi tecnici e finanziari sono resi accessibili al pubblico. 2. La sintesi delle relazioni di valutazione è ultimata entro il 31 dicembre dell’anno successivo alla presentazione delle pertinenti valutazioni. Il FEAMP può sostenere lo sviluppo e la diffusione, da parte della Commissione, di informazioni sul mercato dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura a norma dell’articolo 42 del regolamento (UE) n. 1379/2013. Al fine di evitare compensazioni eccessive, tale importo dovrebbe essere proporzionato ai costi supplementari che l’aiuto intende compensare. Ogni giorno alle 13 le notizie piú importanti da Washington e Pechino: politica, economia, cultura, tecnologia e intrattenimento Ai fini del presente articolo, per «cooperazione interterritoriale» si intende la cooperazione tra territori all’interno di uno stesso Stato membro e per «cooperazione transnazionale» si intende la cooperazione tra territori di più Stati membri o la cooperazione tra almeno un territorio di uno Statto membro e uno o più territori di paesi terzi. Il sostegno concesso alle organizzazioni internazionali sulla base del regolamento (CE) n. 861/2006 dovrebbe essere proseguito nell’ambito del FEAMP secondo la logica di un Fondo unico. Il FEAMP può sostenere lo sviluppo e la promozione dell’innovazione a norma dell’articolo 26, i servizi di consulenza a norma dell’articolo 27 e i partenariati tra esperti scientifici e pescatori a norma dell’articolo 28. 1. 4. In deroga all’articolo 46, è concesso un sostegno a norma del presente articolo anche alle organizzazioni pubbliche o semipubbliche e ad altre organizzazioni riconosciute dallo Stato membro. 2. 2. 4. - Rifiuti Ingombranti - Segnalazione disservizi N.U. REGOLAMENTO SULLA PESCA NELLE ACQUE INTERNE TITOLO I ( Disposizioni generali ) Art. 2. (36)  Decisione 2009/470/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativa a talune spese nel settore veterinario (GU L 155 del 18.6.2009, pag. 1. 2. (7)  Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca (GU L 223 del 15.8.2006, pag. È opportuno adottare misure volte a sostenere la raccolta, la gestione e l’uso di dati sulla pesca secondo quanto specificato nel programma pluriennale dell’Unione, in particolare a sostegno di programmi nazionali nonché della gestione e dell’uso di dati per l’analisi scientifica e l’attuazione della PCP. Il FEAMP sostiene lo sviluppo sostenibile delle zone di pesca e acquacoltura sulla base di un approccio di sviluppo locale di tipo partecipativo secondo quanto previsto all’articolo 32 del regolamento (UE) n. 1303/2013. Principi generali di assistenza nell’ambito della gestione concorrente. Tuttavia, gli interventi connessi alla sorveglianza marittima che rientrano nell’ambito di applicazione del titolo V, parte terza, TFUE non dovrebbero essere finanziati tramite il FEAMP. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 126 che fissa i criteri per il calcolo dei costi supplementari derivanti dagli svantaggi specifici delle regioni interessate. Il sostegno ai sensi del presente articolo possono essere concessi fino al 31 dicembre 2017. Se l’intervento consiste in un investimento destinato a singole attrezzature, il sostegno può essere concesso una sola volta per lo stesso tipo di attrezzatura e per lo stesso beneficiario nel corso del periodo di programmazione. 1. 2. Conformemente agli obiettivi della politica di controllo ed esecuzione dell’Unione, è opportuno che navi, aeromobili ed elicotteri di sorveglianza siano destinati per almeno un tempo minimo ad attività di controllo della pesca e tale periodo dovrebbe essere fissato con precisione per fornire una base al sostegno offerto dal FEAMP. OT 3: promuovere la competitività delle PMI, il settore agricolo (per il FEASR) e il settore della pesca e dell’acquacoltura (per il FEAMP); OT 6: preservare e proteggere l’ambiente e promuovere l’uso efficiente delle risorse: OT 8: promuovere l’occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori.

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